Una sentenza della Corte di Giustizia europea, recepita dal nostro Ministero dell’Interno, ha stabilito che i camionisti non possono più fare il riposo settimanale ordinario in cabina, ma devono farlo in situazioni adeguate (propria residenza, hotel…).
Le sanzioni vanno da 425 a 1.701 euro con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta
In pratica il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo va considerato come non goduto e, di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion è quella prevista dall’articolo 174, comma 7 del Codice della strada. La violazione può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate sull’analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada.
La sentenza della Corte Europea va nella direzione di migliorare le condizioni di lavoro dei camionisti e, contestualmente, la sicurezza stradale.
Cosa si intende per riposo settimanale regolare?
La normativa che regola i tempi di conduzione e di riposo indica che, prima che vengano portate a compimento 6 giornate di lavoro consecutive, si debba fare un riposo settimanale. Questo può essere di durata regolare o ridotto: il primo prevede per legge che si ottemperi a un un periodo di riposo di 45 ore, mentre per quanto riguarda il secondo la durata non può essere inferiore alle 24 ore.
All’interno di due settimane lavorative alla conduzione del proprio mezzo l’autista è obbligato a portare a termine due periodi di riposo normali oppure uno normale ed uno ridotto, recuperando le 21 ore rimanenti prima di concludere la terza settimana lavorativa.
Tempi di guida e di riposo per i camionisti
Il periodo di guida giornaliero (cioè il tempo di guida compreso tra due periodi di riposo) non deve superare le 9 ore, salvo la possibilità di estenderlo per un massimo di due volte alla settimana a 10 ore.
• dopo un periodo di guida di 4 ore il conducente del veicolo deve effettuare una interruzione di 45 minuti a meno che non inizi un periodo di riposo; però l’interruzione di 45 minuti può essere sostituita da interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, intercalate nel periodo di guida sempre di 4 ore.
• durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le stesse interruzioni non devono essere conteggiate come riposo giornaliero.
• il periodo complessivo di guida non deve superare le 90 ore nel corso di due settimane consecutive, ovvero quello dell’estensione massima ammissibile a 56 ore la prima settimana di computazione.
• il riposo giornaliero in un periodo di 24 ore deve essere minimo di 11 ore consecutive che possono essere ridotte a 9 ore per non più di tre volte alla settimana, ma la riduzione deve essere recuperata in compensazione entro la fine della settimana successiva.
• il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, però almeno uno deve essere di 8 ore consecutive e complessivamente deve essere di 12 ore anziché 11 ore ed in questo caso non è riducibile.
In deroga al regolamento, a condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione, il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato, nei limiti necessari alla protezione della propria sicurezza, di quella del veicolo e del carico; ma in tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.
• nell’ipotesi di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore.
• dopo un massimo di 6 periodi di guida giornalieri, o dopo 6 giorni, se la durata complessiva della guida non supera quella corrispondente a 6 periodi di guida giornalieri, il conducente del veicolo deve effettuare un periodo di riposo settimanale di 45 ore consecutive.
• Si precisa che il riferimento a periodo di guida e riposo giornaliero va effettuato nell’arco delle 24 ore dall’inizio del trasporto e non al giorno solare, mentre il riposo settimanale si riferisce alla settimana definita dal periodo compreso dalle 00,00 del lunedì alle 24,00 della domenica.